Avviso ai Soci
Come noto Itas Mutua è una impresa assicurativa in Forma Mutua, una unicità nel panorama italiano, in quanto Mutua al premio delle polizze, secondo statuto è applicata una addizionale nominato “Tasso di Colletta” che ha lo scopo di rafforzare patrimonialmente la Mutua e permettere di divenire sempre più solida. Quest’anno sono stati rivisti i valori dei Tassi di colletta applicati alle polizze ITAS MUTUA a far data da 1 Ottobre 2023. Il documento completo in cui sono riportati i nuovi valori del Tasso di Colletta divisi per tipologie di polizze e ramo è esposto nelle sedi di Insieme Benefit.
Link Statuto Itas Mutua https://www.gruppoitas.it/documents/20121/0/Statuto-ITASMutua_A4-ITA.pdf/f15b4a4c-87f0-4da2-7709-f44531903422
ESTRATTO STATUTO ITAS MUTUA Articolo 9
Contributi-colletta Il Consiglio di amministrazione determina almeno annualmente i tassi di contributo colletta da applicare ai valori di classe per ciascun ramo esercitato ed eventualmente per particolari settori di uno stesso ramo. A tal fine il Consiglio di amministrazione esaminerà i risultati della media delle spese per l’esercizio dell’assicurazione e degli indennizzi contabilizzati negli ultimi dieci bilanci sociali approvati, confrontati con la media dei valori di classe dello stesso periodo. I premi e le addizionali di polizza a premio fisso vanno conteggiati in detrazione delle spese.
Il rapporto risultante rappresenta il tasso di contributo-colletta teorico in base al quale, tenuto conto dell’opportunità di evitare rilevanti oscillazioni delle situazioni di mercato, dell’opportunità
di assicurare le maggiori garanzie di solvibilità e la migliore qualità del servizio assicurativo nei confronti dei Soci- assicurati, il Consiglio di amministrazione fisserà i tassi di contributocolletta che ogni Socio dovrà pagare per ogni Euro di valore di classe riferito alla polizza. Il contributo-colletta, integrato dall’eventuale Fondo di garanzia, è notificato ai Soci mediante
affissione nelle sedi degli intermediari e deve essere pagato entro i termini e nei modi stabiliti dalle condizioni di polizza. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione in quanto non contrastino con le norme legislative o regolamentari.