E’ Legge l’obbligo assicurativo contro le Catastrofi naturali da ottemperare obbligatoriamente entro il 31/12/2024, nello specifico le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
L’obbligo introdotto dalla legge di Bilancio 2024 riguarda dunque tutte le imprese con sede legale in Itali ad esclusione di alcuni soggetti già iscritti a fondi catastrofali obbligatori.
La norma prevede che le Imprese dovranno stipulare una polizza assicurativa destinata alla copertura di eventuali danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali elencati dallo
stesso comma 101, ossia i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni verificatisi sul territorio nazionale.
Oggetto dell’assicurazione dovranno essere:
o terreni e fabbricati;
o impianti e macchinari;
o attrezzature industriali e commerciali.
L’inadempimento da parte dei soggetti obbligati comporterà conseguenze in termini di “assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”, come stabilito al comma 102 della predetta legge.
Risultano escluse dall’adempimento le seguenti fattispecie:
➢le imprese agricole ex art 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici, istituito dall’art. 1 comma 515 ss.
della L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022). Con tale art. 1, co. 515 è stato istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle
produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità, denominato anche “Fondo AgriCat”, disciplinato dal D.M. 30/12/2022 e da apposito Regolamento
Al riguardo, si ricorda che le cooperative agricole, che non svolgono l’attività agricola primaria ai sensi dell’art. 2135 c.c., non usufruiscono del Fondo Agricat e risultano
quindi soggette al nuovo obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali;