In forza della sentenza del Tar del 23/06/2021 (a seguito dell’impugnazione effettuata dal Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione del provvedimento 97-2020) sono stati cancellati diversi obblighi normativi che imponevano agli Intermediari di comunicare alle imprese preponenti le collaborazioni instaurate ai sensi della Legge n.221/2012, nonché quello di affiggerle presso le proprie agenzie o indicarle nei propri siti internet. È stata annullata anche la norma che imponeva agli intermediari di consegnare un foglio informativo all’assicurato che attestasse la coerenza del prodotto proposto, sono state annullate e vengono quindi meno con effetto immediato queste disposizioni: articolo 4 n.12 del Provvedimento 97/2020 e quindi comma 4 bis dell’articolo 42 del Regolamento IVASS n. 40/2018 che prevedeva che gli intermediari dovessero comunicare alle imprese di assicurazione mandanti interessate gli accordi di collaborazione sottoscritti con altri intermediari in virtù della L. 221/2012; è stato altresì annullato l’articolo 4 comma 18 del Provvedimento IVASS 97/2020 che, sostituendo il testo dell’articolo 56 del Regolamento 40/2018, imponeva ai distributori assicurativi di affiggere o pubblicare su un sito internet l’elenco delle imprese con le quali l’intermediario ha in corso rapporti di affari anche in base a una collaborazione orizzontale; infine è stato annullato l’articolo 4 comma 20 del provvedimento 97, che modificando l’articolo
58 del Regolamento 40/2018, imponeva ai distributori di consegnare prima della sottoscrizione del contratto un’apposita dichiarazione attestante la coerenza del prodotto assicurativo offerto
rispetto alle esigenze dell’assicurato.
Come già scritto ampiamente sugli organi aziendali, Insieme aveva da subito sollevato dubbi sul provvedimento 97/2020 rilevando che esso aggiungesse complessità eccessiva nella comunicazione intercorrente tra Intermediari e Utenti introducendo procedure e modifiche documentali che nulla aggiungevano alla tutela dell’ Utente rendendo semmai più complesso l’accesso informato ai prodotti assicurativi.
Altro tema non utile a parere dello scrivente era l’obbligo (ora abolito dal TAR) di comunicazione alle compagnie mandanti da parte degli intermediari di tutte le “Collaborazioni Orizzontali” in essere; cosa che nulla aggiunge alla tutela del cliente essendo le stesse “collaborazioni” già ampiamente normate e sottoposte ai medesimi obblighi informativi e di documentazione precontrattuale nei confronti degli Utenti finali; a tal fine non si vedeva perchè allargare gli obblighi informativi degli Intermediari vigenti nei confronti dei clienti (che secondo la norma sono gli Attori da tutelare) anche alle Compagnie Mandanti. Stante quanto sopra, pur prendendo atto con soddisfazione che le tesi della scrivente erano fondate avendo tratto pieno riscontro nelle deliberazioni del TAR (grazie all’azione intrapresa dal Sindacato Nazionale Agenti SNA) Insieme Benefit, proprio in virtù della propria natura cooperativa e collaborativa, continuerà a evidenziare nei propri locali, e nei propri siti istituzionali tutte le informazioni relative alle collaborazioni orizzontali ed alla remunerazione delle polizze intermediate anche se non vige più l’obbligo di legge.
Il Presidente
Antonio Fierro